CODICE ETICO E DEONTOLOGICO DELL’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CAMPUS CENTRO FORMAZIONE CINOFILA
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Il presente Codice Etico e Deontologico definisce i principi e le norme di condotta che ogni iscritto all’Associazione è tenuto a rispettare nell’esercizio della propria attività professionale, con particolare riferimento alle figure dell’Operatore Specializzato nell’Addestramento di Cani di Assistenza, nonché di Operatori e Gestori di Canile in conformità alla Legge 4/2013.
Art. 1 – Principi generali
- I professionisti aderenti all’Associazione si impegnano a esercitare la propria attività con lealtà, competenza, responsabilità, rispetto e trasparenza.
- Il rispetto della dignità della persona e del benessere animale costituisce fondamento irrinunciabile della condotta professionale.
- Gli associati si impegnano ad agire con diligenza e in conformità alle normative nazionali, regionali e comunitarie vigenti.
Art. 2 – Competenza e aggiornamento
- Gli iscritti si impegnano a mantenere e sviluppare le proprie competenze attraverso l’aggiornamento continuo.
- È dovere del professionista rifiutare incarichi per i quali non possiede adeguata formazione o esperienza.
Art. 3 – Relazione con l’utente e la persona assistita
- Il professionista deve ispirare la relazione con l’utente al rispetto, all’ascolto, alla riservatezza e alla centralità della persona.
- È fatto obbligo mantenere il segreto professionale su ogni informazione acquisita nell’ambito dell’attività.
- Il professionista si astiene da ogni forma di discriminazione o abuso.
Art. 4 – Benessere animale
- L’operatore specializzato ha il dovere di rispettare in ogni momento l’integrità fisica e psicologica del cane di assistenza.
- L’addestramento deve essere svolto con metodi non coercitivi, scientificamente fondati e basati sul rinforzo positivo.
- Ogni condotta che possa arrecare danno fisico o psicologico all’animale è eticamente e deontologicamente inaccettabile.
Art. 5 – Rapporti con colleghi ed enti
- I rapporti tra iscritti devono ispirarsi a correttezza, rispetto reciproco e collaborazione.
- È vietata ogni forma di concorrenza sleale o denigrazione.
- Il professionista collabora con enti pubblici e privati con spirito costruttivo e responsabilità.
Art. 6 – Pubblicità e comunicazione
- Ogni comunicazione verso l’esterno deve essere trasparente, veritiera e non ingannevole.
- È vietata la pubblicità comparativa o che generi aspettative non realistiche.
- Il professionista è tenuto a tutelare l’immagine dell’Associazione nelle sue attività pubbliche.
Art. 7 – Violazioni e sanzioni
- La violazione del presente Codice comporta l’apertura di un procedimento disciplinare da parte dell’Organo di Garanzia e Disciplina.
- Le sanzioni applicabili sono: richiamo scritto, sospensione temporanea, esclusione definitiva dall’Associazione.
- Il procedimento garantisce il contraddittorio e il diritto alla difesa.
Art. 8 – Entrata in vigore e aggiornamenti
- Il Codice entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.
- Eventuali modifiche devono essere approvate con delibera assembleare.
Approvato dall’Assemblea in data 10/06/2025